In periodi in cui “ogni scherzo vale”, in un contesto nel quale la realtà a volte sembra superare la fantasia e il concetto di autorità è sempre più astratto, le precisazioni sono sempre le benvenute.
La libertà interpretativa e di manovra nel cono d’ombra creato dall’informativa per i lavoratori dipendenti contenuta nel recente Decreto Trasparenza ha generato almeno due differenti fazioni nel mondo privacy.
Il team di chi riteneva che l’informativa del Decreto Trasparenza non si riferisse all’informativa privacy e chi invece ritenesse le precisazioni fornite nel Decreto Trasparenza una mera integrazione e aggiornamento dell’informativa privacy.
Prima di capire come si è espresso il Garante, occorre fare precisazioni sulle informazioni in tema privacy fornite dal Decreto Trasparenza.
Le direttive privacy introdotte dal Decreto Trasparenza
Il decreto trasparenza si applica al lavoro pubblico e privato ed introduce alcuni obblighi in capo al Datore di Lavoro:
- Informare sull’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati durante tutte le fasi;
- Effettuare un'analisi dei rischi e una valutazione d'impatto, dopo una consultazione preventiva del Garante;
- Fornire in maniera trasparente e strutturata le informative sul trattamento dei dati dei dipendenti alle rappresentanze sindacali;
Il chiarimento del Garante Privacy sul Decreto Trasparenza
Il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ai numerosi quesiti ricevuti da Pubblica amministrazione e imprese, ha fornito al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le prime indicazioni sul Decreto trasparenza.
In particolare il Garante si è soffermato sugli aspetti riguardanti gli obblighi informativi qualora il datore di lavoro utilizzi “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”.
Le informazioni che il datore di lavoro deve fornire all’interessato
Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, prima dell’inizio del trattamento deve fornire le seguenti informazioni al lavoratore in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:
- Gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- Il funzionamento dei sistemi;
- I parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- Le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
- Il livello di accuratezza, robustezza e cyber-security dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.