Ad aprile 2017 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato online una prima Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Viste le diverse interpretazioni, critiche e perplessità sulla nuova normativa, una posizione ufficiale da parte del Garante della privacy sul Regolamento Europeo risulta particolarmente utile e preziosa.
La guida rilasciata è comunque parziale, come specificato dal Garante stesso: "soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell’evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo” ma che comunque “intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento”.
Lo scopo della Guida è, dunque, di fornire -attraverso raccomandazioni specifiche- “alcune azioni che possono essere intraprese sin d’ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale”.
La Guida è strutturata in maniera molto semplice e leggibile, suddivisa in paragrafi tematici.
Vi proponiamo alcuni dei passaggi più importanti che trattano di come può essere acquisito il consenso privacy e come dove essere resa l’informativa all’interessato a norma del GDPR.
La forma del consenso al trattamento
I fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del Regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti dalla normativa precedentemente in vigore. Il Garante si concentra sul consenso ed in particolare su come deve essere espresso il consenso per il trattamento dei dati “sensibili” (nel nuovo Regolamento indicati come “categorie particolari di dati personali”; cfr. art. 9).
Il consenso al trattamento di tali dati deve essere “esplicito“: non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”. Ovviamente la forma “scritta” o “documentata per iscritto” è la modalità più sicura per evitare di equivocare il consenso e per renderlo esplicito.
Pur se non in forma scritta, il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento. Quanto ai minori, il loro consenso è valido a partire dai 16 anni, prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Questo approccio dà maggiore risalto alla sostanza che alla forma del consenso e tenta di superare una certa rigidità imposta finora dalla normativa sulla privacy.
Consensi già raccolti prima del 25 maggio, che fare?
Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche previste dal nuovo Regolamento.
In caso contrario, è necessario raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il Regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a questa base giuridica.
In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile dalle altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno di una modulistica. Ciò significa che oggi è imprescindibile prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto è prevista una specifica base giuridica per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri.
L'interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo
Una notevole novità introdotta dal nuovo Regolamento riguarda il cd. “balance of interests” ossia il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e l’interesse e i diritti e libertà dell’interessato.
Tale balance, fino ad oggi, è stato di stretta competenza delle Autorità Garanti, ma dal 25 maggio 2018 sarà una valutazione esclusiva del titolare del trattamento. Si tratta, a tutti gli effetti, di una delle principali espressioni del principio di “responsabilizzazione” introdotto dal nuovo pacchetto di protezione dei dati (cd. accountability).
Per approfondire questo argomento vi invitiamo a leggere il nostro articolo sul legittimo interesse.