52
54
CAPO
6
-
Autorità di controllo indipendenti
Art.
53

Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

  1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:— dal rispettivo parlamento;— dal rispettivo governo;— dal rispettivo capo di Stato; oppure— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
  2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
  3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
  4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

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