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Nel territorio dell'Unione Europea il trasferimento dei dati personali è sempre libero, mentre al suo esterno è concesso solo a determinate condizioni: in questo caso le aziende sono chiamate ad adottare procedure adeguate e a dimostrare il rispetto delle garanzie previste dal GDPR.
Il GDPR prevede tre tipologie di garanzie. Vediamo le differenze.
Una delle principali garanzie è la presenza, per il paese verso cui si intende trasferire i dati, di una decisione di adeguatezza: in questo caso il paese viene considerato adeguato dalla Commissione europea in base al suo livello di protezione dei dati. Questo tipo di decisione rappresenta uno strumento vincolante per ogni paese dell’Unione.
I trasferimenti a un paese terzo considerato “adeguato” possono avvenire senza ulteriori autorizzazioni in quanto già approvati dal regolamento. Le decisioni di adeguatezza sono comunque oggetto di revisione periodica per determinare, nel lungo periodo, se il paese sia ancora in grado di garantire un livello adeguato di protezione dei dati.
Possono essere modificate, sospese o revocate, se risulta che il paese terzo non soddisfi più i criteri necessari.
Per ogni eventuale trasferimento è consigliabile che il titolare del trattamento consulti, sul sito dell’autorità di controllo nazionale, l’elenco dei paesi extra UE considerati adeguati.
In mancanza di una decisione di adeguatezza, si possono trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo in presenza delle garanzie adeguate elencate all’art. 46.
Le riproponiamo qui di seguito:
Nel caso non sia presente una decisione di adeguatezza o una garanzia adeguata è possibile prendere in esame le deroghe al trasferimento di dati che sono il consenso dell'interessato e gli altri casi previsti dall'art. 49.
Accedendo al menù Registri e cliccando su uno specifico trattamento, puoi indicare i dettagli del trasferimento utilizzando le voci: